PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Non può essere applicata alcuna sanzione per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva illecito disciplinare. Non può altresì essere applicata alcuna sanzione per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce illecito disciplinare e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti amministrativi.
      2. Se la legge del tempo in cui fu commesso l'illecito disciplinare e quella del tempo di svolgimento del procedimento sono diverse si applica la legge più favorevole all'incolpato, salvo che sia stata pronunziata sentenza irrevocabile».